1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province | 1. Identico: |
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autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», i seguenti: | |
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori; | a) identica; |
b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale. | b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale. |
2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti: | 2. Identico. |
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori; | |
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni ed organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica; | |
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c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale. | |
3. Costituiscono princìpi fondamentali nella materia «professioni», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli individuati nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30. | Soppresso. |
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. | 3. Identico. |